Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il nuovo decreto nazionale D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra F-gas, il quale dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 ed il regolamento UE 842/2006.
Il nuovo D.P.R. è entrato ufficialmente in vigore il 24 gennaio 2019.
Tra le novità principali vi è l’estensione del campo di applicazione anche alle seguenti attività, non presenti nel precedente D.P.R.:
- Attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse;
- Attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas;
- Attività su commutatori elettrici contenenti f-gas;
- Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.
L’obiettivo del decreto è quello di riuscire ad avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono, e per fare ciò è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti. Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.
Andando a vedere più nello specifico, l’obbligo di comunicazione alla Banca Dati decorre dal 24 luglio 2019 per i seguenti soggetti:
- Le imprese che forniscono f-gas, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza;
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza.
L’obbligo decorre invece dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:
- installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici;
- interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
- attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.
Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono:
- Numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
- Anagrafica dell’operatore;
- Data e luogo di installazione;
- Tipologia di apparecchiatura;
- Codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- Quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
- Nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- Dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
- Eventuali osservazioni.
Per la gestione e la tenuta della Banca Dati, le imprese o le persone fisiche certificate, dovranno versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di Commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.
Il Registro Telematico Nazionale per le persone e imprese certificate continuerà ad esistere e sarà sempre gestito dalle Camere di Commercio.
La novità importante che viene però introdotta dal nuovo D.P.R. è la cancellazione automatica dal Registro delle persone fisiche e delle imprese che risultano già iscritte alla data del 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del nuovo D.P.R.) ma non ancora certificate, le quali avranno tempo fino al 24 settembre 2019 per conseguire la certificazione. Nel caso in cui non ottemperino a tale disposizione, la pena sarà, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro Telematico Nazionale.
Tutti i certificati e gli attestati rilasciati alle persone fisiche ed alle imprese emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, restano validi, in riferimento alle condizioni alle quali sono stati rilasciati, sino alla scadenza originariamente disposta, esclusivamente per le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-gas.
Nel caso in cui si voglia estendere la certificazione anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti F-gas, è possibile richiedere l’estensione della validità del proprio certificato od attestato all’Ente di certificazione, il quale, previa verifica dell’esistenza di requisiti di idoneità per operare sulle suddette apparecchiature, rilascia apposita certificazione integrativa.
Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 146/2018, il quale abroga il suo predecessore (D.P.R. 43/2012), decade l’obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.
In sostituzione di tale obbligo, è stata infatti istituita la Banca dati, di cui sopra, che obbliga quindi gli operatori di settore, e non più gli utenti, alla comunicazione telematica delle informazioni. Tuttavia, l’obbligo di mantenimento dei registri per gli utenti rimane invariato.
Quindi, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente, la dichiarazione F-Gas relativa alle informazioni del 2018 non dovrà essere trasmessa.
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