Sempre più spesso ci capita di rispondere a quesiti riguardanti la formazione sulla sicurezza degli stagisti e dei tirocinanti…

e la domanda più frequente è: “ma queste figure rientrano ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 nel percorso formativo dettato dall’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti?”

Scopriamolo insieme…

La definizione di lavoratore ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 è contenuta nel comma 1 lettera a) dell’art. 2 dello stesso decreto legislativo.

Questo significa che il lavoratore è:

la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

L’articolo, prosegue indicando anche le figure che sono da considerarsi equiparate ai lavoratori…

“Al lavoratore così definito è equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso
  • l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari.
  • il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, (agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione)
  • i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
  • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”
Adesso è facile osservare che fra gli equiparati ai lavoratori il legislatore ha incluso gli stagisti ed i tirocinanti.

Infatti agli stagisti ed ai tirocinanti, il datore di lavoro dovrà impartire una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l’attività dell’azienda medesima.