Il 20 novembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova legge 19 novembre 2021, n. 165 – relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” .

Tra le modifiche introdotte, quella che appare più significativa è quella relativa all’art. 3 c.5, che riguarda la possibilità per i lavoratori di consegnare al Datore di Lavoro copia del proprio Green Pass, al fine di essere esonerati dai controlli per l’accesso ai luoghi di lavoro, per tutta la durata della validità del Green Pass stesso.
 
Questa novità porta con sé numerosi dubbi applicativi che riguardano da un lato la gestione dei lavoratori la cui certificazione fosse revocata in caso di malattia, e dall’altro la sicurezza dei dati personali, non ultimo il QR code associato alla certificazione che potrebbe essere erroneamente divulgato a destinatari non legittimi.
 
Oltre alla novità indicata nelle righe precedenti, vi indichiamo anche quelle relative a:

  • per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, il contratto di sostituzione del dipendente senza Green pass, diversamente da quanto previsto in precedenza, potrà essere rinnovato più volte, purché entro il 31 dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni e la norma precisa che si tratta di giorni lavorativi;
  • la scadenza della validità del Green pass a seguito di tampone durante la prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni. Tuttavia, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
  • per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.

E’ invece in attesa di pubblicazione in G.U. il DL “Super Green Pass”: questo va a modificare i requisiti necessari per l’accesso a numerosi luoghi e servizi, oltre ad estendere il numero di categorie per le quali è richiesto l’obbligo vaccinale.
Dal 6 dicembre avremo 2 livelli di green pass; un “Green Pass semplice”, ottenibile in seguito a tempone negativo che permetterà l’accesso ai luoghi di lavoro ed a servizi ed esercizi essenziali (trasporti pubblici, supermercati, etc.), ed un “Super Green Pass” ottenibile solo in seguito a vaccinazione o guarigione che invece darà accesso a tutti i luoghi, anche con finalità ludiche (cinema, ristoranti, eventi sportivi, etc.).
Tra le altre novità introdotte si segnala l’accorciamento a 9 mesi della validità del “Super Green Pass” e l’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, per le forze dell’ordine e per quello del soccorso pubblico.