A inizio settembre 2021 sono stati approvati i tre decreti relativi alla prevenzione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto aveva già da tempo stabilito nell’art. 46 c. 3 il D. Lgs. 81/08.

I decreti toccano i seguenti temi:
Controlli degli impianti e delle attrezzature antincendio, ed altri sistemi di sicurezza antincendio (DM 01.09.2021 – “controlli” in vigore dal 25.09.2022);
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (DM 02.09.2021 – “GSA” in vigore dal 04.10.2022);
Progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (DM 03.09.2021 – “minicodice” in vigore dal 29.10.2022).

Di seguito elencati alcuni dei temi toccati dai nuovi decreti e delle novità introdotte, per alcuni aspetti epocali, rispetto al D.M. 10/03/1998, che finora nei luoghi di lavoro ha costituito la norma di riferimento per la gestione del rischio.
– Estensione dell’obbligo di tenuta di un registro dei controlli degli impianti e delle attrezzature antincendio anche alle attività non soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco;
– Obbligo di qualifica per i tecnici che offrono i servizi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
– Definizione delle aziende soggette all’obbligo di redazione del piano di emergenza (esteso anche ad aziende con meno di 10 lavoratori e non soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco, ma con affollamento massimo preventivabile superiore a 50 persone, compresi dunque eventuali clienti e visitatori);
Contenuti minimi del piano di emergenza;
– Obbligo di aggiornamento quinquennale per i lavoratori addetti al servizio antincendio in azienda e possibilità di svolgere la formazione in modalità “a distanza” per la parte teorica;
– Inserimento della prova pratica di uso degli estintori anche per gli addetti delle attività soggette a rischio basso.
Requisiti dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio (comprovata esperienza, formazione specifica, obbligo di aggiornamento periodico);
Estensione dei criteri di progettazione della sicurezza antincendio per mezzo del Codice di prevenzione incendi DM 03.08.2015 anche alle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esclusione di quelle regolamentate da specifiche regole tecniche o di quelle a basso rischio per le quali si applica l’allegato 1 del nuovo decreto.

Per quanto concerne la formazione degli addetti antincendio nel periodo transitorio, il decreto stabilisce che il primo aggiornamento dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Gli attestati ottenuti frequentando i corsi secondo la previgente normativa hanno quindi scadenza naturale trascorsi 5 anni dal loro ottenimento.

I tecnici di Archimede sono in grado di assistervi per una corretta prevenzione del rischio incendio e in questo passaggio alle nuove normative, in conformità con le nuove normative; contatta il tuo referente di riferimento oppure scrivi a info@archimede.it