Il tema della formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 viene spesso concepito in maniera riduttiva da parte dei Datori di Lavoro. È luogo comune infatti che sia sufficiente formare i singoli lavoratori presenti, trascurando purtroppo la formazione specifica di alcuni soggetti che potrebbero ricoprire ruoli ben più specifici e di responsabilità nella gestione e organizzazione della sicurezza interna.
È il caso infatti della figura del preposto definita dall’art. 2 del D.Lgs.81/08 come:

“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’ attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

In poche parole si tratta di figure lavorative che per grado di anzianità, esperienza lavorativa o per posizioni di preminenza rispetto ad altri lavoratori hanno la facoltà di impartire istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire. Tali soggetti necessitano da parte del Datore di Lavoro di una formazione specifica che li metta in condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro.

A puro titolo esemplificativo il ruolo di preposto si addice ai Responsabili di reparto, ai capiofficina, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri, capimagazzino etc.

Il legislatore, per sottolineare l’importanza di una figura come il preposto, ha introdotto addirittura “il principio di effettività” che costituisce uno degli aspetti più tipici del diritto penale del lavoro, vero e proprio cardine della materia antinfortunistica. Si ribadisce infatti che l’individuazione della figura del preposto va operata con riferimento al ruolo e alla mansione realmente svolta, concretamente espletata nonché ai poteri realmente conferiti, al di là di ogni investitura formale. Si tratta in sostanza di “fotografare” l’assetto organizzativo aziendale e identificare coloro che, per legge, automaticamente e spesso anche indipendentemente da una investitura specifica, esercitano una supremazia su altri lavoratori, poiché ne controllano il lavoro, e in virtù di questo loro disporre dell’attività altrui assumono un obbligo inderogabile, inevitabile, una responsabilità alla quale non possono mai sfuggire, garantendo che il lavoro si svolga in modo sicuro, conformemente ai mezzi, alla formazione e alle istruzioni fornite dal datore di lavoro, o dal proprio superiore gerarchico.

Archimede Srl, nella sua esperienza pluridecennale nella formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, è altamente qualificata per assistere ogni azienda nell’individuazione della figura del preposto e nel fornire un piano adeguato di formazione specifica conforme a quanto richiesto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.