Le normative in vigore che dettano le regole da applicare negli ambienti di lavoro per la gestione dell’emergenza pandemica in corso, contemplano anche l’applicazione di alcune procedure che, se non correttamente gestite, possono interferire con gli obblighi derivanti dal GDPR 679/2016 e relativi alla protezione di dati sensibili connessi alla salute dei lavoratori.

La problematica è stata posta in primo piano già all’interno dei primi protocolli condivisi con le parti sociali, ed allegati ai DPCM emanati dal Governo negli ultimi mesi.
Nel dettaglio, per quanto concerne la procedura di misurazione della febbre, è richiamata in una nota specifica l’esigenza di garantire la privacy dei lavoratori riducendo l’obbligo di registrazione del dato al solo “caso sospetto” di malattia, e non in modo esteso a tutto il personale soggetto al controllo. 

In tema di privacy tuttavia, i dubbi posti dall’applicazione dei decreti si sono rivelati molteplici e su di essi il Garante per la Privacy si è progressivamente espresso, fornendo alcune indicazioni essenziali per delineare un limite tra il dovere comune di contribuire alla tutela della salute collettiva e quello di garantire il diritto alla privacy dei lavoratori. 
Altre indicazioni utili sono inoltre contenute in alcune circolari del Ministero della Salute, che forniscono delle linee guida per il settore sanitario e dunque anche per i medici del lavoro.

Fra le implicazioni connesse a questo tema, possiamo citare anche la gestione dei lavoratori cosiddetti “fragili”, nello specifico nella definizione di coloro che rientrano in tale categoria, nello stabilire le misure di tutela e di sicurezza necessarie ed infine nel delineare le corrette modalità per coinvolgere il medico competente nella valutazione della loro esposizione al rischio. 

Altri aspetti critici riguardano più in generale la gestione del protocollo sanitario, la promozione in azienda dei test sierologici per i lavoratori, fino ad arrivare alla situazione di caso positivo in azienda, che più degli altri richiede una gestione oculata dei dati sensibili del lavoratore coinvolto, senza comunque tralasciare gli obblighi di igiene e sicurezza da applicare nel luogo di lavoro che una situazione del genere implica.

Informare i lavoratori sulle tematiche appena esposte equivale per il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi derivanti dall’art. 36 del D. Lgs. 81/08, che impone di informare i lavoratori sui rischi presenti in azienda e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. 

Per verificare che le misure di gestione dell’emergenza adottate siano nel rispetto della privacy del lavoratore, è possibile rivolgersi al proprio tecnico di riferimento, che saprà fornire tutte le indicazioni del caso, oppure chiamare al numero 0557221641.