Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per tutti i dipendenti pubblici e privati sarà obbligatorio possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Lo stesso obbligo si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le aziende, anche sulla base di contratti esterni.
L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Si ricorda che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (con passaggio della 
validità da 9 a 12 mesi);
b) avvenuta guarigione da COVID-19
(validità 12 mesi);
c) effettuazione di test antigenico rapido (
validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto; entro il 15 ottobre il datore di lavoro deve definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, nominando con atto formale le persone incaricate al controllo. Le verifiche potranno essere fatte anche a campione e dovranno essere effettuate, dove è possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Il lavoratore che risulti privo della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarà sospeso dall’attività lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante il periodo di sospensione il lavoratore non percepirà nessuna retribuzione, ma sarà conservato il suo posto di lavoro. La sospensione verrà comunicata subito al lavoratore e sarà efficace fino alla presentazione del certificato verde. In caso di controlli, le sanzioni sono previste sia per il datore di lavoro che non ha effettuato i controlli, sia per il lavoratore sprovvisto di green-pass valido.

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