Entro il 31 Maggio 2021 le aziende devono comunicare al Comune o al gestore del servizio pubblico di raccolta se intendono avviare i propri rifiuti, definiti come urbani, ad un gestore privato. Questa comunicazione dovrebbe consentire ai comuni un ricalcolo e, quindi, una riduzione della tassa TARI sui rifiuti con effetto dal 1° Gennaio 2022.

Il D.Lgs. 152/06 è stato modificato dal D.Lgs. 116/20, eliminando la definizione di rifiuti assimilabili agli urbani ed introducendo due nuovi allegati (L-quater e L-quinquies) con l’elenco dei rifiuti classificati come urbani e l’elenco delle aziende che li producono.

In riferimento alla Tari è stato introdotto l’art. 238 comma 10 che prevede l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Infine la Legge 21 Maggio 2021 n. 69 in materia di sostegni alle imprese, ha previsto che; «La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;

Riepilogando, tutte le aziende che intendono o stanno già conferendo i rifiuti urbani (ex assimilabili) ad un gestore privato e non al servizio pubblico DEVONO inviare la comunicazione al Comune e/o al Gestore, per informarli della scelta presa (Clicca qui per scaricare il modulo).
Questo avrà sicuramente dei riflessi sull’importo del tributo TARI in quanto, le aree di lavorazione che producono rifiuti urbani, successivamente affidati ad un gestore privato, non saranno oggetto di applicazione della parte variabile del tributo in proporzione alla quantità di rifiuti (documentati) avviati al recupero.

Per ulteriori chiarimenti e/o maggiori informazione, contatta il tuo consulente ambientale oppure scrivi a info@archimede.it