L’adozione del tesserino di riconoscimento per il personale occupato dalle imprese, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto è prevista dal D.Lgs 81/2008.
Nello specifico l’Art.18 comma 1, prevede che il datore di lavoro, nell’ambito dello svolgimento di tali attività, munisca i propri lavoratori di apposito tesserino. Tale obbligo è poi ripreso anche dall’Art. 26 il quale prevede che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere dotato di apposita tessere di riconoscimento corredata di fotografia contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
Tale obbligo è valido anche nelle aziende e negli enti pubblici e non solo nei cantieri.
Gli elementi costitutivi del tesserino di riconoscimento, fornito dal datore di lavoro ai dipendenti, sono i seguenti:

1.    Generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente il luogo di nascita);
2.    Fotografia del lavoratore;
3.    Indicazione del datore di lavoro;
4.    Data di assunzione;
5.    In caso di subappalto, autorizzazione al subappalto.

Gli obblighi relativi all’esibizione della tessera di riconoscimento sono in capo sia all’azienda che ai lavoratori interessati.
Pertanto, anche le sanzioni, gravano su entrambe i soggetti obbligati (azienda e lavoratore).
La tessera di riconoscimento vale anche per i lavoratori autonomi, qualora operino in un luogo di lavoro svolgendo attività in regime di appalto o subappalto. Tale tesserino deve contenere:

• generalità del lavoratore autonomo;
• fotografia del lavoratore autonomo;
• indicazione del Committente.
I lavoratori autonomi devono provvedere autonomamente alla predisposizione e all’esibizione della tessera di riconoscimento (D. Lgs. 81/2015 art. 20 c. 3).

I tecnici di Archimede sono in grado di assistere il datore di lavoro per la stesura di questo tesserino; contatta il tuo referente di riferimento oppure scrivi a info@archimede.it