Con la pubblicazione del regolamento (UE) n. 1169/11 dal 2003, il legislatore europeo ha introdotto il dovere di elaborare etichette e/o menu riportando l’indicazione specifica dei singoli allergeni presenti nell’alimento.

È vietato ricorrere a indicazioni generiche (es. farina 00), nonché designare il singolo ingrediente allergenico con il nome della categoria (es. frutta secca con guscio, cereali contenenti glutine).

L’indicazione ‘può contenere’ dev’essere altrettanto precisa nel riportare quei soli allergeni la cui presenza non possa venire esclusa.

Devono venire esclusi i riferimenti a ‘tracce di…’, poiché tale dicitura è priva di significato legale (oltreché scientifico) e può indurre in errore i consumatori. Ed è tassativamente vietato l’impiego di locuzioni del tipo ‘prodotto in uno stabilimento dove sono presenti (o ‘si lavora)…’ poiché l’informazione deve venire riferita ai singoli prodotti alimentari e non agli esercizi ove essi sono preparati.

I cartelli esposti accanto agli alimenti venduti sfusi (ad esempio in bar-pasticcerie, panifici e gastronomie, panetterie, gelaterie, distributori automatici) devono comunicare con altrettanta specificità la presenza di allergeni su ogni singolo prodotto in vendita.

I menù e/o gli appositi registri a disposizione dei consumatori in bar, pizzerie, ristoranti e trattorie, mense, fast-food e altri pubblici esercizi, ivi compresi quelli ambulanti (es. food truck) e i catering, devono a loro volta precisare quali allergeni siano presenti in ciascuno dei cibi.

Ogni ristoratore deve fornire informazioni sugli allergeni. Ad ognuno è data una certa libertà di scelta su come indicarli sul menu: es. predisposizione di tabelle, libro allergeni oppure attraverso sistemi informatici.

Anche il personale addetto alla preparazione, vendita e somministrazione degli alimenti deve essere formato e informato.

Per maggiori informazioni puoi chiamare il n. 055.7221641 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.