Forse non tutti sanno che, in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, TUTTI i soci di una società sono chiamati a rispondere in caso di violazioni e/o per Infortuni e Malattie Professionali.

In tema di responsabilità si ricorda infatti che, a differenza del campo civile, nel settore penale non è la persona giuridica che è chiamata a rispondere ma la persona fisica che rappresenta l’azienda.

Quindi, nel caso si stia parlando di società di persone e/o miste (s.n.c., s.a.s.) o di capitale (S.r.l., S.p.A.), ognuno dei soci, in caso abbia poteri decisionali nell’ambito della società e la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio, risponde personalmente (e non solidalmente) alle violazioni.

In particolare, per quanto riguarda le s.n.c. rispondono parimenti tutti i soci. Ciò significa che se l’organo di controllo nel corso di un’ispezione accerti una violazione per la quale è prevista l’ammenda di €1000,00 e i soci sono ad es. tre ognuno di essi pagherà i suoi 1000,00 (per un totale quindi di € 3000,00). Nel caso si verifichi un infortunio, tutti i soci rispondono penalmente per lesioni gravi, artt. 583 e 590 Codice Penale.

Analogo discorso vale per tutti i soci accomandatari delle s.a.s., mentre restano esclusi i soci accomandanti.

Per quanto riguarda le S.r.l. e le S.p.A. rispondono parimenti tutti i componenti del Consiglio d’Amministrazione con delega a rappresentare la società. Ad esempio se il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, di cui un Presidente, un Vicepresidente e un Amministratore Delegato (o consigliere delegato) o da un Presidente e due Consiglieri Delegati, ognuno paga in proprio l’importo della sanzione corrispondente alla/e violazione/i riscontrata/e dall’Organo di Controllo, come nel caso delle s.n.c.

Occorre, quindi, attivarsi, mediante procure specifiche, per ridurre al minimo il numero di persone che possono essere coinvolte in caso di accertamento da parte dell’A.S.L., Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ARPA, Regione, Provincia.

Ad esempio:

  • nel caso più comune delle s.n.c. è sufficiente che un socio detenga il 51% delle quote per essere il solo a rispondere (socio maggioritario);
  • per le s.a.s. è sufficiente che solo un socio abbia la qualifica di accomandatario e gli altri accomandanti;
  • in tutti gli altri casi è necessario che si provveda a stilare una delega specifica per ogni settore (ad es. solamente un socio ha la delega per la sicurezza).

I tecnici di Archimede sono in grado di assistere la vostra azienda per una corretta valutazione dei rischi associati alla vostra attività, così da evitare violazioni e di conseguenza sanzioni.