L’acronimo DUVRI significa “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza“, un obbligo introdotto dall’art.26 del D.Lgs. 81/08 laddove è presente, per l’appunto, rischi da interferenza.

Con il termine interferenza si intendono quei rischi per i lavoratori derivanti dalla presenza di una ditta esterna all’interno dell’unità produttiva, e che possono essere causati da macchinari, sostanze e/o processi lavorativi concomitanti che potrebbero chiaramente interferire, ostacolarsi o essere reciprocamente fonte di pericolo. Per questo motivo l’obbligo di redigere il DUVRI scatta ogni qualvolta il Datore di lavoro di un’azienda committente incarica un’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi per lo svolgimento di lavori o servizi all’interno del proprio luogo di lavoro.

E sarà proprio il Datore di Lavoro committente a dover redigere il DUVRI, così come stabilito al comma 3 del sopracitato articolo 26, recante direttive in materia di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” allo scopo di prevenire, eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’interferenza.

In funzione del contenuto del documento tutti i componenti dell’impresa committente e di quella appaltatrice dovranno:

  • Collaborare per attuare misure preventive e protettive relative ai rischi propri dell’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • Coordinare interventi preventivi e protettivi, informandosi reciprocamente sui rischi dovuti alla concomitanza dei lavori.

 

Ma andiamo a vedere più nello specifico quali rischi dovrà valutare il Datore di lavoro dell’impresa committente; un esempio sono i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi o ancora i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli ordinari tipici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente

Al termine della redazione, il DUVRI viene poi allegato al contratto di appalto o di opera.

Esistono comunque delle eccezioni, individuate nel Testo Unico, in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI, e queste sono in caso di:

  • Appalti di servizi di natura meramente intellettuale;
  • Mere forniture di materiali o attrezzature;
  • Lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini- giorno (qualora non si tratti di mansioni di alto rischio; per alto rischio si intende elevato pericolo di incendi, o presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente dannosi, o dalla presenza di rischi particolari riportati nell’Allegato XI del Testo Unico);
  • Attività che presentano un basso rischio d’infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato);
  • Se è presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri).

 

Per non incorrere comunque nel rischio di sanzioni, contatta i nostri tecnici Archimede, sapranno fornirti tutte le indicazioni per essere tutelato e per garantire la sicurezza nel tuo luogo di lavoro.