Dal 31 Marzo 2022 è terminato di fatto lo stato di emergenza per il Covid-19, anche se questo non significa la fine della pandemia, quanto invece la volontà del Governo italiano di tornare, gradualmente ad una vita sociale e lavorativa normale riducendo le restrizioni.
Vediamo quali regole sono applicate a partire dal 1° Aprile 2022, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 24/03/2022 del D.L. n. 24:

  • MASCHERINE – fino al 30 Aprile resta l’obbligo di FFP2 negli ambienti al chiuso, bus, taxi, navi, treni, cinema, teatri, eventi culturali e sportivi; negli altri luoghi pubblici al chiuso, in azienda e a scuola sarà valida la mascherina chirurgica come dispositivo di protezione individuale.
  • GREEN PASS – l’obbligo cesserà il 1° Maggio – dal 1° al 30 Aprile: Green Pass Base per accedere ai luoghi di lavoro, a servizi di ristorazione (al chiuso e al banco), mense, concorsi, corsi, trasporti per lunghe percorrenze (aerei, navi, treni, pullman), eventi, spettacoli e competizioni sportive all’aperto.

Fino al 30 Aprile: Super Green Pass per accedere ad eventi, spettacoli e competizioni sportive al chiuso (cinema, teatri ecc), palestre, piscine, convegni e congressi, sale giochi, centri culturali e sociali, feste, discoteche.
Fino al 31 Dicembre servirà sempre il Super Green Pass per visite ai degenti in ospedali e RSA.

  • QUARANTENA – Dal 1° Aprile niente quarantena per chi ha avuto contatti stretti con un positivo: basta il regime di autosorveglianza per 10 giorni (mascherina FFP2 in luoghi chiusi e in casi di assembramento).
  • OBBLIGO VACCINALE – fino al 15 Giugno resta l’obbligo per gli over 50, polizia, difesa, soccorso pubblico, polizia locale, università. Fino al 31 Dicembre resta l’obbligo (con sospensione dal lavoro) per tutti gli operatori della sanità.

 
Si ricorda inoltre che, fino al 30 Aprile, i lavoratori over 50 ritornano al sistema del Green Pass Base per l’accesso ai luoghi di lavoro, questo vale anche per i lavoratori under 50.
 
Infine ci preme ribadire che, anche con le nuove indicazioni, i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
Si continuano ad applicare i Protocolli, quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori, ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020. Come noto, tale norma prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, per fronteggiare la pandemia.
Considerato che l’operatività dell’art. 29-bis non è legata il perdurare dello stato di emergenza, si ritiene che l’applicazione dei Protocolli, integrati secondo l’evoluzione delle indicazioni normative e scientifiche, continui a garantire la piena copertura ex art. 29-bis del DL n. 23/2020.
 
 Fonti: DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24