La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha introdotto importanti modifiche al D.lgs 81/08.
Ci soffermiamo sulle novità inserite nell’articolo 37 relativamente all’ADDESTRAMENTO dei lavoratori.

Prima delle modifiche introdotte, all’art. 37 comma 5, il D.Lgs 81/08 riportava: “l’ADDESTRAMENTO viene effettuato da persone esperte sul luogo di lavoro”, senza specificare le modalità di effettuazione e la documentazione da produrre per la registrazione di tale attività.

La Legge n. 215 aggiunge, all’art. 37 comma 5, alcune importanti specifiche: l’ADDESTRAMENTO CONSISTE nella PROVA PRATICA, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’ADDESTRAMENTO CONSISTE, inoltre, nell’ESERCITAZIONE APPLICATA, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Quindi la normativa, a questo punto, definisce in maniera chiara che l’addestramento deve essere inteso come completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore, effettuato attraverso lo svolgimento di attività pratiche, finalizzate all’apprendimento delle specifiche procedure di lavoro definite per la propria azienda.

Strumenti di supporto importanti, quindi, per effettuare l’addestramento, possono essere procedure di lavoro in sicurezza, da predisporre, ad esempio, per operazioni di lavoro rischiose o per l’utilizzo di particolari attrezzature, agenti chimici, DPI. La persona, incaricata dell’addestramento, infatti, potrà utilizzare le procedure come introduzione alle attività di addestramento, e svolgere l’esercitazione pratica attraverso la spiegazione e verifica sul campo della corretta applicazione, da parte dell’operatore, della procedura definita.

L’obbligo dell’effettuazione dell’addestramento è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente; le attività devono essere svolte attraverso una persona esperta (che potrà essere il datore di lavoro stesso, il preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore della ditta produttrice), che conosca bene macchine, attrezzature, procedure e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.

L’evidenza delle attività svolte dovrà essere fornita attraverso la compilazione di un registro che riporti tutte le informazioni relative all’addestramento (nominativo lavoratore, nominativo addestratore, data, durata, attività svolta).

Per qualsiasi chiarimento e/o necessità relativa a questo importante passaggio alle nuove normative, è possibile contattare il tuo referente di riferimento oppure scrivere a info@archimede.it; il nostro team è pronto a fornire il proprio supporto.