L’allegato VII al D.Lgs 81/08 fornisce l’elenco delle attrezzature per le quali è obbligatoria la verifica periodica mentre il D.M. 11 Aprile 2011 disciplina le modalità per l’effettuazione di tali verifiche. Tra le attrezzature contenute nell’allegato si riportano a titolo di esempio:

– Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato (es. PLE);

– Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile (es. gru su autocarro);
– Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano di tipo fisso (es. paranchi, gru a bandiera);
– Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua (es. compressori).

Gli adempimenti da rispettare qualora si abbia in azienda una di queste attrezzature sono i seguenti:

1. Comunicazione di messa in servizio
Il datore di lavoro, a seguito dell’acquisto dell’attrezzatura invia una comunicazione di messa in servizio al dipartimento INAIL (ex ISPESL) competente per zona (la modulistica da compilare è presente sul sito dell’Inail).
L’INAIL assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola e la comunicherà al datore di lavoro.

2. Prima verifica periodica
la prima verifica periodica deve essere fatto secondo le periodicità stabilite dall’allegato VII al D.Lgs 81/08 e deve essere fatta dall’INAIL o altro soggetto abilitato; la procedura della richiesta da effettuare è la seguente:
Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima verifica, il datore di lavoro deve inviare la richiesta di prima verifica periodica all’INAIL indicando il nominativo del soggetto abilitato gradito e inserito nell’elenco pubblico messo a disposizione dal titolare della funzione, del quale l’INAIL si potrà avvalere qualora non riuscisse ad effettuare la verifica nei termini previsti.

3. Verifiche periodiche successive alla prima
Dopo l’esecuzione della prima verifica periodica, almeno 30 giorni dalla scadenza delle verifiche periodiche successive, il datore di lavoro deve inviare la richiesta di verifica periodica all’ ASL indicando il nome del soggetto abilitato gradito e presente nell’apposito elenco pubblico, del quale l’ASL si potrà avvalere qualora non riuscisse ad effettuare la verifica nei termini previsti.