Con il D.Lgs. 106/09 è stata inserito l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro in seguito ad assenza per motivi di salute per un periodo superiore ai sessanta giorni continuativi. Per la sua esecuzione debbono essere seguiti precisi criteri.

Al rientro al lavoro, qualora sia scaduta la periodicità in essere, il lavoratore dovrà essere sottoposto alla visita medica periodica. Qualora invece la periodicità espressa nella precedente visita medica periodica sia ancora valida, il lavoratore potrà essere sottoposto ad un controllo mirato relativo esclusivamente ai motivi di salute che ne hanno causato l’assenza dal lavoro e che non modificherà la periodicità espressa nell’ultimo giudizio precedente l’assenza dal lavoro.

Si deve comunque intendere che questa tipologia di visita sia sempre svolta in relazione ai rischi professionali rimanendo valida negli altri casi la richiesta di visita medica ai sensi dell’art. 5 L. 300/70.

Altro elemento importante che il medico dovrà tener di conto è che questa tipologia di visita potrà essere svolta solo dopo che il lavoratore sia rientrato o abbia ricevuto l’assenso per il rientro al lavoro (ad esempio, il medico curante ha già dichiarato al lavoratore il rientro al lavoro, oppure l’INAIL ha chiuso l’evento infortunistico che aveva causato l’assenza dal lavoro).

In caso di rientro da infortunio sul lavoro, qualora il medico competente dovesse riaprire lo stesso infortunio, darà ampia informativa scritta al lavoratore sul ruolo svolto dai patronati sindacali. Anche per questa tipologia di visita medica il lavoratore riceverà un giudizio di idoneità alla mansione svolta.