Un punto molto dibattuto è se i condomìni siano o meno obbligati alla verifica dell’impianto di messa a terra. Trattandosi di ambienti di lavoro, poiché nei condomìni possono essere presenti lavoratori dipendenti diretti come il portiere, oppure attività professionali o commerciali, sono soggetti agli stessi obblighi delle aziende.

Anche qualora non vi fossero rapporti di lavoro dipendente all’interno del condominio, occorre comunque garantire l’incolumità di tutte le persone chiamate a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa presso qualsiasi luogo ove sia installato un impianto elettrico (la ditta per la manutenzione degli impianti, la ditta delle pulizie ecc.).

Tutti gli impianti elettrici, e quindi anche l’impianto di terra, devono essere realizzati a “regola d’arte” e deve essere svolta regolare manutenzione, con cadenza biennale o quinquennale, a seconda delle attività svolte all’interno dello stabile.

Le verifiche devono essere eseguite:

      ogni 5 anni, qualora si tratti di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, ubicati in luoghi dove non sussistano particolari rischi, come, ad esempio, le piccole attività;

    ogni 2 anni, per gli impianti installati in cantieri temporanei e mobili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici presenti in luoghi con pericolo di esplosione.


Ove si verificassero incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, ne rispondono il proprietario e/o l’amministratore del condominio.

la verifica dell’impianto di messa a terra, secondo il DPR n. 462/2001, è dunque obbligatoria.