Il D.Lgs 81/08 descrive, all’art.26, quali siano gli obblighi per un datore di lavoro che decida di affidare, all’interno della propria azienda, lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi.

Gli obblighi sono relativi a:

  1. verifica dell’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE dell’appaltatore
  2. gestione dei rischi da interferenze che possano essere generati durante le attività.

Per quanto riguarda la VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE, questo è un aspetto molto importante perché serve per valutare il possesso delle capacità organizzative e la disponibilità di forza lavoro, mezzi e attrezzature adeguate in relazione alle lavorazioni da effettuare. Questa verifica viene effettuata richiedendo alla ditta che eseguirà le lavorazioni in appalto:

  • il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Il documento deve contenere l’autocertificazione in merito a:

  • redazione del Documento di Valutazione dei rischi aziendali;
  • possesso della specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
  • DPI forniti ai lavoratori;
  • Nomina di RSPP, RLS, Medico competente, squadre di emergenza;
  • formazione dei lavoratori;
  • regolarità contributiva.

 

Per quanto riguarda la GESTIONE DELLE INTERFERENZE i datori di lavoro cooperano e si coordinano per definire e attuare le misure di prevenzione e protezione adeguate a ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze. Il datore di lavoro committente redige un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) per indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Non viene redatto il DUVRI nei seguenti casi:

  • servizi di natura intellettuale,
  • forniture di materiali o attrezzature,
  • lavori la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno,

(sempre che essi non comportino:

  • rischio di incendio di livello elevato,
  • rischi dallo svolgimento di attività in ambienti confinati,
  • rischi dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto o atmosfere esplosive
  • rischi particolari descritti all’allegato XI D.lgs 81/08