oggi richiamiamo la tua attenzione in merito agli obblighi di legge relativi ai Dispositivi Anticaduta e più nello specifico alle norme di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro

Ma prima di parlare di questo argomento ti premetto che, molti dei gravi infortuni che accadono nel settore delle costruzioni si verificano durante la manutenzione dei fabbricati e questo è dovuto alla carenza o totale assenza di misure di prevenzione e protezione

Come già saprai, gravi sono i rischi che corre l’imprenditore nel caso accada un infortunio ad un lavoratore in condizioni di prevenzione precarie e/o completamente assenti…

E proprio per questo motivo, per evitare di infrangere la legge e ritrovarsi in spiacevoli situazioni… è indispensabile che i lavori in quota siano svolti con l’impiego di dispositivi di protezione anticaduta e soprattuto che siano a norma…

Infatti

TUTTI I DISPOSITIVI ANTICADUTA
DEVONO ESSERE CONTROLLATI UNA VOLTA L’ANNO
come previsto nel D.Lgs. 81/2008.

Viene stabilito anche dalla norma Tecnica UNI EN N. 365 del 01/02/2005 relativa ai “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto –

Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio”

Ricorda:

Il libretto di uso e manutenzione deve essere conservato insieme all’equipaggiamento e al suo interno deve essere registrata:

– la data di messa in servizio
– e le date dei successivi controlli periodici

Perché i dispositivi di protezione individuali contro la caduta dall’alto

HANNO UNA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI
Naturalmente la loro durata di vita dipende da:

• Fattori ambientali (contatto con sostanze chimiche, stoccaggio inappropriato, esposizione a fonti di calore elevato, UV, abrasione)

• Casi particolari di utilizzo (deterioramento del prodotto, arresto di una caduta, deformazione meccanica, caduta del prodotto, usura prematura, intensità dell’utilizzo ed errate condizioni d’utilizzo)

• Frequenza ed intensità d’uso

Ora per effettuare la revisione di un DPI anticaduta occorre Verificare che:

  1. Sia presente l’etichetta,
  2. La stessa sia leggibile
  3. Il prodotto non sia scaduto
  4. La prima revisione annuale deve essere effettuata entro 12 mesi (o meno, a seconda delle indicazioni riportate nel libretto) a partire dalla data di primo utilizzo
  5. La data del primo utilizzo venga obbligatoriamente riportata sul libretto d’uso del prodotto a cura dell’utilizzatore ( scheda di revisione presente nel libretto)

ATTENZIONE:
Qualsiasi DPI anticaduta che non sia stato controllato durante gli ultimi 12 mesi, non deve essere utilizzato e dovrà essere controllato da persona competente* che ne autorizzi per iscritto l’utilizzo.

In ogni caso, dev’essere presente l’etichetta sul DPI e tutti i dati devono essere leggibili.

* Persona Competente come definito dalla EN 365 stessa è la:

“Persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante…”

Per finire, nella nota 2 del punto 3.3 della normativa è specificato che:

“Può essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato su DPI specifici… per esempio a causa della loro complessità o innovazione…”

Adesso, per evitare di cadere in errore, verifica che TUTTI I TUOI DISPOSITIVI ANTICADUTA siano presenti e che siano a norma come prevede la legge.