Uno degli obblighi del Datore di Lavoro, così come recita l’articolo 18 del D.Lgs 81/2008, è che, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
All’articolo 82, si dice inoltre che “l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.

Di conseguenza, parlando di lavori elettrici, si deduce che:

• Chi esegue lavori elettrici deve essere idoneo ad eseguirli;
• Chi esegue lavori elettrici sotto tensione deve disporre di un’abilitazione da parte del datore di lavoro a questo tipo di attività.

La normativa vigente, infatti, distingue le diverse tipologie di impianti elettrici e, sulla base di questi, identifica delle figure che possono effettivamente eseguire i lavori elettrici dopo aver svolto la relativa formazione.
Per cominciare, definiamo il lavoro elettrico come“un intervento su impianti o apparecchi con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico”.

In particolare, possiamo distinguere tre tipologie di lavori elettrici:

• Lavoro sotto tensione: tutte le volte che il lavoratore accede, con una parte del corpo o con un attrezzo (isolante o conduttore), a meno di 15 cm di distanza da parti attive in tensione accessibili.
• Lavoro in prossimità di parti in tensione:quando il lavoratore accede, con una parte del corpo o con un attrezzo (isolante o conduttore), a meno di 65 cm di distanza da parti attive in tensione accessibili. Per questa tipologia di lavori è necessario adottare particolari precauzioni contro il rischio elettrico (non sono sufficienti quelle adottate nel caso di lavori elettrici fuori tensione).
• Lavoro fuori tensione: attività lavorativa su impianti elettrici che non sono attivi e privi di carica elettrica.

Comunque, in generale, la distanza di sicurezza è tabellata dalla norma in funzione della tensione dell’impianto.

La seconda caratteristica importante da considerare nell’individuazione delle figure che possono eseguire i lavori è la tipologia dell’impianto. La legge suddivide gli impianti in 4 categorie:

1. Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
2. Sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
3. Sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
4. Sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

Definiamo ora, invece, le tre categorie di persone che possono svolgere lavori elettrici, precisando che nessun lavoro elettrico può essere eseguito da persone prive di adeguata formazione:

• PEI – Persona Idonea: persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione.
• PES – Persona Esperta: persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
• PAV – Persona Avvertita: persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.

I soggetti che non rientrano nelle categorie PAV e PES sono definiti Persone Comuni (PEC) e possono eseguire solo lavori elettrici fuori tensione e sotto la sorveglianza o la supervisione di una PAV o PES.

Ne consegue che i lavori elettrici:

• FUORI TENSIONE: possono essere svolti da PES e PAV (quest’ultima può operare solo se coordinata da una PES).
• IN PROSSIMITÀ DI PARTI IN TENSIONE: possono essere svolti da PES e PAV (sempre coordinata da una PES).
• SOTTO TENSIONE per categorie 0 e I: possono essere svolti solo da PEI.
• SOTTO TENSIONE per categorie II e III: possono essere svolti solo da aziende autorizzate su specifico provvedimento del Ministero del Lavoro.

Per valutare correttamente quale profilo professionale attribuire ad un operatore – PES, PAV o PEI – è necessario fare riferimento ai tre seguenti requisiti tra loro complementari:
Istruzione, cioè la conoscenza dell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza;
Esperienza di lavoro maturata, per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti;
Caratteristiche personali significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile.

Effettuata la valutazione, in base alla norma CEI 11-27:2014 IV Edizione del 2014, il Datore di Lavoro deve conferire per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici. Tale norma fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione (conoscenze tecniche, normative e di sicurezza elettrica) nonché di capacità organizzative e di esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici. Tutti questi requisiti consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES), Avvertite (PAV) e Idonee (PEI) ad effettuare in sicurezza lavori in tensione sugli impianti elettrici.

Il percorso formativo per gli addetti ai lavori elettrici si compone di una parte teorica (livello 1 A e 2 A della norma CEI 11-27 IV Edizione del 2014) e una parte pratica (livello 1 B e 2 B della norma CEI 11-27 IV Edizione del 2014).
I corsi per Addetti ai Lavori Elettrici CEI 11-27 sono modulari ed è quindi possibile partecipare solo alla parte teorica, solo alla parte pratica o ad entrambe.
Successivamente a questi corsi di formazione i partecipanti potranno essere qualificati dal proprio datore di lavoro come Persona Avvertita (PAV), Persona Esperta (PES) e Persona Idonea ai lavori elettrici in tensione (PEI) ai sensi delle Nuove Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014 (CEI 11-48).