Il Decreto Legislativo 81/08 obbliga le Aziende alla redazione del Piano Operativo della Sicurezza in caso di attività all’interno di cantieri.

La definizione di “Cantiere”, ai sensi di legge, comprende qualunque luogo in cui si svolgono, fra le altre, anche attività di semplice manutenzione o riparazione di “opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali”.

L’obbligo di redazione del POS scatta pertanto nella maggior parte dei casi quando si effettuano lavori edili.

La redazione di questo documento rappresenta per il datore di lavoro l’assolvimento dell’obbligo della valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), in riferimento al singolo cantiere interessato.

Si tratta dunque di una valutazione aggiuntiva rispetto a quanto già valutato e descritto dal datore di lavoro nel Documento di Valutazione dei Rischi, che riguarda i rischi cui sono sottoposti i propri lavoratori nello specifico cantiere.

Il documento deve essere trasmesso al proprio committente dei lavori, che lo sottopone alle verifiche di competenza. Ad esito positivo delle verifiche la ditta può accedere al cantiere e dare avvio alle proprie lavorazioni.

I contenuti minimi del POS sono definiti al punto 3 dell’allegato XV del Decreto Legislativo 81/08 e comprendono:

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  1. I Dati identificativi dell’impresa
  2. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  3. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  4. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  5. l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  6. l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  7. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  8. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  9. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  10. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Le informazioni richieste sono riferibili ad obblighi di legge comunque applicati, indipendentemente dallo specifico cantiere (es. la formazione degli addetti o la valutazione del rischio rumore).

Altri contenuti sono invece strettamente connessi alle specifiche caratteristiche del cantiere e delle lavorazioni previste (es. descrizione delle attività, modalità organizzative, ecc.), e vanno pertanto sviluppati e dettagliati in modo specifico per ogni cantiere nel quale si va ad operare.