Spesso non è ben chiaro che l’obiettivo della sicurezza dei lavoratori e non solo nei luoghi di lavoro è determinato anche dall’efficienza e dalla conformità degli impianti installati, con in primis l’impianto elettrico.
Con l’introduzione del D.P.R. 462/2001 sono stati resi obbligatori tutta una serie di adempimenti: oltre alle verifiche periodiche è necessaria la denuncia dell’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, da effettuare entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto elettrico, all’INAIL (che detiene un’anagrafe) e quindi contestualmente all’ASL territorialmente competente.
Sono tenuti a rispettare tale decreto del Presidente della Repubblica, con le scadenze di verifica previste, tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente nella propria azienda o figure ad essi assimilabili: soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzino macchine utensili ed attrezzature in genere. Il decreto si applica persino ai Condomini, che, nel momento in cui affidano a terze imprese o a lavoratori autonomi o dipendenti i servizi necessari per il soddisfacimento della gestione, diventano a tutti gli effetti dei luoghi di lavoro. L’Amministratore dunque, nella figura di datore di lavoro committente, dovrà rispettare tali obblighi e quindi provvedere affinché il Luogo di Lavoro risponda alle Norme di tutela.

In quali casi devo effettuare una comunicazione agli organi di controllo oltre che alla denuncia iniziale?

Si dovrà dare tempestiva comunicazione agli organi di controllo preposti anche delle avvenute modifiche sostanziali agli impianti o della eventuale cessazione dell’esercizio degli impianti stessi. Chi non effettua la denuncia e le verifiche periodiche è soggetto pertanto a sanzioni amministrative e penali.

Qual è la periodicità delle verifiche e chi le può svolgere?

Il D.P.R. 462/2001 prescrive l’obbligo di far eseguire le verifiche con periodicità  quinquennale salvo l’impianto elettrico non risulti installato in cantieri, locali adibiti ad uso medico o ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Le verifiche possono essere svolte tranquillamente da enti privati abilitati presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Se hai dei dubbi nel riconoscere in quali casistiche specifiche ricada la tua Azienda e hai la necessità di essere seguito nella presentazione delle domande di denuncia agli organi di controllo o di richiedere dei sopralluoghi per le verifiche periodiche, affidati all’esperienza di Archimede e dei suoi tecnici.