In relazione alla gestione dei rifiuti in azienda, l’art. 188 del d.lgs. 152/06 è stato riformulato e sostituito da nuovo testo, soprattutto per ciò che concerne i commi 4 e 5. La Responsabilità della gestione dei rifiuti indica che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento, direttamente o affidandosi ad un intermediario, a un commerciante o a un’impresa che effettui operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta o trasporto (pubblico o privato).

Inoltre, si esplicita che le imprese che svolgono raccolta e trasporto insieme agli impianti di gestione di rifiuti devono essere autorizzati per poter effettuare tali attività.

Il comma 4 dell’art. 188 riporta invece come in due casi specifici la responsabilità del produttore sia esclusa:

  1. Con il conferimento dei rifiuti al servizio di pubblica raccolta;
  2. Con il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento a condizione che abbia ricevuto il formulario (IV copia) di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06 controfirmato e datato in arrivo entro 3 mesi dalla data del conferimento al trasportatore o alla scadenza di detto termine, il produttore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione dello stesso.

Il comma 5 dell’art. 188 invece, confermando quanto riportato finora sulla responsabilità del produttore, indica che con il conferimento a soggetti autorizzati che effettuano operazioni di Raggruppamento D13, Ricondizionamento D14 e Deposito preliminare D15 comprese nell’Allegato B della Parte IV del D.Lgs. 152/06, “la responsabilità del produttore” è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento.

Tale attestazione dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata per il completamento dello smaltimento dei rifiuti (da D1 a D12).

Ci preme ricordare che, anche se in alcune circostanze il produttore può essere escluso dalla responsabilità della gestione dei rifiuti, non è escluso quando affida la raccolta, il trasporto o lo smaltimento a soggetti privati che svolgeranno tale servizio per suo conto e avrà perciò  l’obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle suddette attività; qualora tale verifica venga omessa, il detentore risponderà a titolo di colpa dei reati di illecita gestione (estratto – Cass. Pen. Sez. III 18038/2007 ma anche Cass. Pen. Sez. III 3860/2016).