In materia di trasporto di rifiuti, il formulario redatto in modo incompleto o inesatto comporta la sanzione amministrativa e penale, non potendosi invocare la depenalizzazione riportata nel D.Lgs. 205/2010, poiché tale depenalizzazione verrebbe applicata durante l’operatività del Sistri (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) non ancora entrato in vigore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 Febbraio 2017, n.7950, ha sottolineato come la violazione degli obblighi sui formulari nel trasporto dei rifiuti, sia punita con sanzioni amministrative e penali (comma 4, articolo 258, D.Lgs. 152/2006: “Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (…) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (…), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario (…) ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”).
Infatti il D.Lgs. 205/2010, che ha introdotto una depenalizzazione in materia, non può ritenersi applicabile, come già detto, per la non avvenuta messa in servizio del Sistema Sistri.
La sentenza stabilisce che, in virtù dell’articolo 11, comma 3-bis, D.L. 101/2013, come da ultimo prorogato dal D.L. 244/2016, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate da decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.
Nel caso concreto, l’imputato, oggetto della sentenza, è stato condannato per aver trasportato i rifiuti senza FIR (Formulario di Identificativo dei Rifiuti) esatto e completo, non potendo invocare l’applicazione del Decreto Legislativo che avrebbe depenalizzato la sanzione.
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