Dal 16 settembre 2026, per gli operatori iscritti al RENTRI il FIR digitale diventa obbligatorio. Infatti, con la conclusione del periodo transitorio introdotto dal D.L. n. 200/2025, convertito dalla legge n. 26/2026, non sarà più possibile, per i soggetti iscritti al RENTRI, continuare a utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo. In questo modo si completa il processo di digitalizzazione della documentazione relativa alla movimentazione dei rifiuti. Con la fine del periodo transitorio entrano in vigore anche le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI delle informazioni contenute nei formulari.

Chi è obbligato a utilizzare il FIR Digitale?

L’obbligo di utilizzo del XFIR è determinato esclusivamente dal produttore o detentore del rifiuto. Questo soggetto, e le sue caratteristiche, determinano se una specifica movimentazione debba essere gestita in modalità digitale o cartacea. La scelta effettuata dal produttore si estende automaticamente a tutta la catena, coinvolgendo anche trasportatori e destinatari. Vediamo quali sono le 3 possibilità:

  1. Utilizzo esclusivo del FIR digitale

Utilizzano solo il FIR Digitale i produttori iscritti al RENTRI, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti, pericolosi e non pericolosi, derivanti da:

  • attività industriali o artigianali;
  • trattamento dei rifiuti;
  • potabilizzazione e depurazione delle acque;
  • abbattimento dei fumi;
  • gestione di fosse settiche e reti fognarie;
  1. Utilizzo misto: digitale e cartaceo

Possono utilizzare una modalità mista i produttori iscritti al RENTRI che:

  • rientrano nelle categorie sopra ma hanno un numero di dipendenti inferiore a 10;
  • producono rifiuti in ambito agricolo, agro-industriale, silvicoltura e pesca;
  • operano nelle costruzioni e demolizioni;
  • svolgono attività commerciali, di servizio o sanitarie.

Il FIR digitale è obbligatorio per i rifiuti pericolosi, mentre per i non pericolosi resta possibile la scelta tra formulario cartaceo e digitale.

  1. Utilizzo esclusivo del FIR cartaceo

Continuano a utilizzare solo il FIR cartaceo i produttori non iscritti al RENTRI che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi.

Cosa devo verificare prima di iniziare ad usare il FIR digitale?

Tutti i soggetti obbligati all’utilizzo del XFIR digitale, entro 16 settembre 2026, devono accertarsi che:

  • siano state completate le procedure di configurazione dei software gestionali, in modo che sia possibile compilare/acquisire correttamente i FIR digitali;
  • i referenti aziendali incaricati della firma dei FIR abbiano i dispositivi di firma elettronica qualificata pronti e censiti nel sistema.

Per maggiori informazioni contatta il tuo tecnico di riferimento, scrivi a info@archimede.it o chiama lo 055 7221641.