La maggior parte delle aziende sul panorama nazionale si trova ad avere a che fare con i rifiuti prodotti a seguito delle lavorazioni del proprio ciclo produttivo e spesso si riscontra la non corretta gestione di questi ultimi da parte dell’imprenditore o del responsabile aziendale incaricato.

È bene sottolineare che non deve essere sottovalutata la gestione del “deposito temporaneo dei rifiuti” cui fanno espressamente riferimento l’articolo 183 e 185 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tra le varie condizioni che devono essere rispettate oltre ai quantitativi massimi in stoccaggio, all’idoneità delle aree di stoccaggio individuate e delle tipologie di colli usati (come contenitori di rifiuti) e al divieto assoluto di miscelare/mischiare/accantonare rifiuti che appartengono a categorie omogenee diverse, vi è l’assoluta necessità della corretta identificazione di ciascun rifiuto.

A tal fine, è necessario che ogni tipologia di rifiuto sia etichettata riportandovi il codice EER con la descrizione del rifiuto stesso, le classi di pericolo HP (se pericoloso) e la classificazione ADR se soggetto anche a trasporto pericoloso su strada.

Si fa presente che, in caso di controllo da parte di enti pubblici, sono previste sanzioni salate anche per la sola mancanza della corretta cartellonistica di identificazione del rifiuto.

Per ulteriori informazioni contatta il tuo tecnico di riferimento, oppure tel. 0557221641.