Il Decreto-legge 146/2021, come sappiamo, ha introdotto alcune modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza, fra gli altri ha anche modificato l’articolo 14 dal titolo “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

Si introduce in particolare l’obbligo di sospensione dell’attività da parte dell’organo di controllo quando, in sede di sopralluogo ispettivo, si riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonché in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Nella precedente versione della norma la sospensione dell’attività avveniva quando la percentuale di lavoratori irregolari superava il 20% del totale presente, e non il 10%: l’intenzione del legislatore con questo intervento è dunque quello di irrigidire ulteriormente le norme che mirano al contrasto del lavoro irregolare.

Ulteriore intervento riguarda l’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, che in caso di grave violazione comporta sempre la sospensione dell’attività, anche nell’immediatezza della prima grave violazione e senza reiterazioni, come invece prevedeva la previgente normativa.

Nell’allegato I (anch’esso modificato) sono elencate le violazioni ritenute “gravi” e che comportano la sospensione dell’attività.

Di fronte a queste fattispecie, l’organo di vigilanza è tenuto alla sospensione dell’attività o della parte di questa che ha manifestato le gravi criticità in materia antinfortunistica.

Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione per lavoro “nero” è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori; mentre nell’ipotesi di violazioni della disciplina antinfortunistica è necessario il ripristino delle condizioni di sicurezza per il lavoro. Entrambe le condizioni dovranno essere direttamente accertate dall’organo competente al controllo che provvederà in seguito alla revoca della sospensione, ferme restando le sanzioni amministrative aggiuntive.