Il prossimo 4 ottobre 2022 entrerà ufficialmente in vigore il nuovo D.M 02/09/2021 ”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” che, insieme ai D.M. 01/09/2021 e 03/09/2021, andrà a sostituire il D.M. 10/03/1998, norma attualmente di riferimento per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell’emergenza nelle aziende.
 Quali sono le novità introdotte nell’ambito della formazione antincendio?
In attuazione del DLgs 81/08 che prevede per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio “un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico”, il DM 02/09/2021 introduce alcune novità, tra le quali:

  1. La cadenza quinquennale per i corsi di aggiornamento;
  2. l’introduzione della prova pratica di estinzione incendi anche nei corsi di formazione e di aggiornamento di livello 1 (cioè quelli attualmente indicati come “rischio basso”);
  3. L’introduzione di precisi criteri per l’abilitazione dei docenti dei corsi antincendio.

Il D.M. 02/09/21, pur non modificando nella sostanza i contenuti dei corsi di formazione, ne cambia la denominazione introducendo poi i corsi di aggiornamento, che fino ad ora erano indicati solo in una circolare ministeriale del 2011.

Corsi di formazione

Corso Livello di Rischio Durata
“1-FOR” 1 4 ore
“2-FOR” 2 8 ore
“3-FOR” 3 16 ore

Corsi di aggiornamento

Corso Livello di Rischio Durata
“1-AGG” 1 2 ore
“2-AGG” 2 5 ore
“3-AGG” 3 8 ore

 

Il nuovo decreto specifica inoltre che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio, sono svolgibili in modalità FAD di tipo sincrono (videoconferenza), limitatamente alla parte teorica, lasciando l’obbligo di svolgimento in presenza per le parti pratiche.

Il decreto prevede un periodo transitorio di 6 mesi (ossia fino al 4 aprile 2023), durante il quale i corsi di formazione possono essere svolti ai sensi della vecchia normativa purché programmati prima del 04/10/2022.

Relativamente ai corsi di aggiornamento, questi dovranno essere svolti entro 5 anni dall’ultimo corso di formazione od aggiornamento, mentre i corsi effettuati prima del 04/10/2017 potranno essere invece aggiornati entro il 04/10/2023.

I docenti dei corsi di formazione antincendio organizzati da Archimede S.r.l. sono in regola con i criteri stabiliti dall’All. V del DM 02.09.2022, sia per la parte teorica che per la parte pratica.

Se vuoi aggiornare il personale della tua azienda, scrivi a formazione@archimede.it oppure contatta il tuo referente per avere maggiori informazioni.