“Whisteblowing”, letteralmente “soffiare il fischietto”, è un’espressione recentemente diffusasi negli ambienti lavorativi per la pubblicazione del D. Lgs. 24/2023.

La normativa in argomento recepisce la direttiva UE 2019/1937 “recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il whistleblowing consiste infatti nella segnalazione con cui una persona (whistleblower) rende note violazioni di disposizioni normative che ledono l’interesse pubblico o privato e di cui è venuta a conoscenza in un contesto, sia esso pubblico o privato.

Per i soggetti del settore privato, come del settore pubblico, la norma definisce i seguenti obblighi:

  • Attivare dei propri canali di segnalazione che garantiscano riservatezza per l’identità delle persone coinvolte e sul contenuto della segnalazione.
  • Adottare procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni
  • Rendere disponibili nei luoghi di lavoro le informazioni sul canale e le procedure adottate allo scopo.

Per mancato o inidoneo adeguamento agli obblighi sono previste sanzioni da € 10.000 a € 50.000.

Nel settore privato entro il 17 dicembre dovranno adeguarsi i seguenti soggetti:

  • datori di lavoro che hanno impiegato una media di almeno 50 lavoratori subordinati;
  • datori di lavoro senza limiti dimensionali che operano nel settore di servizi finanziari;
  • datori di lavoro senza limiti dimensionali che adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Per i soggetti che hanno impiegato nell’anno una media di almeno 250 lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato o che operano nei settori “critici”, i termini sono scaduti lo scorso 15 luglio.

Per ulteriori informazioni contatta il tecnico di riferimento o telefona al n. 0557221641.