Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020), che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono imposte le restrizioni per l’immissione sul mercato e l’utilizzo di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.

 

Dal 24 febbraio 2022 non è possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, con concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, maggiori di 0,1 % in peso se non con restrizioni (garanzie del fornitore).

Per l’uso, dal 24 agosto 2023 (se in concentrazione > 0,1%), è prevista una restrizione per i datori di lavoro o i lavoratori autonomi che devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (garanzie dell’utilizzatore).

 

Quindi, ricapitolando:

  • Dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

– la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso;

– il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Dove possiamo trovare i diisocianati?

diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base per produrre polimeri in una vasta gamma di settori e applicazioni come:

  • schiume poliuretaniche;
  • elastomeri termoplastici;
  • vernici poliuretaniche;
  • adesivi a basi poliuretaniche;
  • componenti automotive;
  • ecc.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, contatta il tuo referente tecnico oppure invia una mail a info@archimede.it.