Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020), che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono imposte le restrizioni per l’immissione sul mercato e l’utilizzo di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.
Dal 24 febbraio 2022 non è possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, con concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, maggiori di 0,1 % in peso se non con restrizioni (garanzie del fornitore).
Per l’uso, dal 24 agosto 2023 (se in concentrazione > 0,1%), è prevista una restrizione per i datori di lavoro o i lavoratori autonomi che devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (garanzie dell’utilizzatore).
Quindi, ricapitolando:
- Dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
– la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso;
– il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Dove possiamo trovare i diisocianati?
I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base per produrre polimeri in una vasta gamma di settori e applicazioni come:
- schiume poliuretaniche;
- elastomeri termoplastici;
- vernici poliuretaniche;
- adesivi a basi poliuretaniche;
- componenti automotive;
- ecc.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, contatta il tuo referente tecnico oppure invia una mail a info@archimede.it.
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