Dal prossimo 15 giugno entra in vigore il D.M. 4 aprile 2023 n. 59, che istituisce il Registro Elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.Ri) ed, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all’iscrizione, nonché gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del medesimo Registro.

Il suddetto Decreto inoltre, disciplina l’organizzazione  ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

  • I modelli ed i formati relativi al registro cronologico  di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di rifiuti con l’indicazione delle  modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  • Le modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri e i relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati;
  • Il funzionamento, le modalità di trasmissione e condivisione dei dati del R.E.N.T.Ri con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto;
  •  Le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  • Le modalità   di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n.  152 del 2006;
  • Le modalità di accesso ai dati del R.E.N.T.Ri da parte degli organi di controllo;
  • Le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti in rif. al Dlgs 152/06, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Tuttavia è prevista una tempistica differenziata per l’iscrizione al R.E.N.T.Ri, che varia a seconda delle diverse categorie di soggetti obbligati. Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

È previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

Le modalità operative del RENTRI saranno definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.

A breve il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica renderà disponibile  le informazioni e il supporto necessari.

Per ulteriori informazioni contatta il tecnico di riferimento o telefona al n. 0557221641.