Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48, va ad integrare in modo significativo alcuni articoli del Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. n. 81/2008, e alcune delle principali novità riguardano la sorveglianza sanitaria e gli obblighi del medico competente.

Viene modificato l’articolo 18, “obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1 – lettera a):

Il datore di lavoro (o il dirigente) deve:

  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28

Tale modifica introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenzaQuesta rappresenta quindi una novità importante perché estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.

Altre novità introdotte, riguardano gli obblighi del Medico competente e, nello specifico, l’art. 25 comma 1 in cui sono stati aggiunti due nuovi punti:

  • “e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;”
  • “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”

Il primo punto sottolinea che, al fine del rilascio del giudizio di idoneità per nuova assunzione, il medico competente debba tener conto anche della cartella sanitaria ricevuta dal precedente datore di lavoro.

La lettera N-bis, invece, introduce l’obbligo per il medico competente, in caso di impedimento grave che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto.

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