L’attuale criticità relativa alla gestione dei rifiuti e ai ritiri degli stessi da parte degli impianti di smaltimento (discariche e impianti di incenerimento) aumenta la richiesta di garanzie per il conferimento.

Per i produttori dei rifiuti risulta quindi necessario fornire le analisi chimiche sui rifiuti da essi prodotti, richieste quindi dal gestore dell’impianto di trattamento.

Per i rifiuti non pericolosi “assoluti”, ovvero i rifiuti caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, in via generale non vi è…

uno specifico obbligo di effettuazione delle analisi, ma per dimostrare che essi possono essere posizionati direttamente in discarica o come sottofondi (es. stradali, di pavimentazioni stradali etc.), basta effettuare un test di cessione, analisi che risulta essere meno onerosa per il produttore del rifiuto.

Per quanto riguarda i… rifiuti con codici CER a “Specchio”, è opportuno rammentare che trattasi di un rifiuto che (nella stragrande maggioranza dei casi) può essere considerato pericoloso o non pericoloso proprio in base ai valori di concentrazione delle sostanze pericolose eventualmente contenute in esso e quindi per tali rifiuti devono essere individuate le proprietà di pericolo dello stesso, tra cui le analisi.

Un rifiuto individuato da una “Voce a Specchio” è identificato come pericoloso, dunque, solo se le sostanze pericolose raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale rispetto al peso) tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all’Allegato I del D.L.vo 152/06.

Le analisi risultano obbligatorie sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi con stato fisico, 1, 3, e 4 ovvero solido pulverulento, fangoso palabile e liquido.

I produttori dei rifiuti che hanno effettuato analisi presso un laboratorio nel 2016, possono invece richiedere un’integrazione a giudizio ai sensi del nuovo Regolamento 2017/997 (in vigore dal 5 luglio 2018) che va a completare le definizioni delle caratteristiche di pericolo per la classificazione dei rifiuti.