La legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Fisco-Lavoro ( D.L. n. 146/2021) ha introdotto modifiche sostanziali al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).
Di seguito si riportano le principali novità relative al ruolo e alla formazione del preposto.

Obbligo individuazione preposto in azienda
L’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato integrato ed ora stabilisce l’obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente, e dunque nominare per iscritto, il preposto o i preposti per lo svolgimento quotidiano delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico.
L’individuazione del preposto vale anche per le attività svolte in regime di appalto o di subappalto, per i quali si è esplicitato che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire la retribuzione spettante al preposto per lo svolgimento delle sue attività. Il preposto non potrà inoltre subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Obblighi del preposto
L’ articolo 19, comma 1, del Dlgs n. 81/2008, che rinforza gli obblighi del preposto, è stato integrato introducendo così tre nuovi obblighi:
1. “il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale;
2. in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
3. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Novità formazione del preposto
Il decreto prevede che:

  • Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata a definire un accordo per revisionare gli accordi attuativi del TUS in materia di formazione in modo da garantire:
    – l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
    – l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  • Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui sopra.
  • La formazione del preposto deve essere svolta “interamente con modalità in presenza” e deve essere svolto l’aggiornamento, con cadenza almeno biennale o ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Normativa di riferimento
Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.»(GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021).

Per qualsiasi chiarimento e/o necessità relativa a questo importante passaggio alle nuove normative, è possibile contattare il tuo referente di riferimento oppure scrivere a info@archimede.it; il nostro team è pronto a fornire il proprio supporto.