Il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, entrato in vigore il 28 agosto 2020, ha inserito all’art. 271 del D.Lgs.152/2006 il comma 7-bis, che prevede nuovi adempimenti per i gestori in tema di emissioni.
Chi è soggetto ai nuovi adempimenti?
Tutti i gestori delle attività, i cui cicli produttivi originano emissioni in atmosfera diffuse e/o convogliate, dotati di una delle seguenti autorizzazioni:
- AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale;
- AUA – Autorizzazione Unica Ambientale;
- AVG – Autorizzazione in Via Generale;
che utilizzano sostanze/miscele in ingresso al ciclo produttivo e hanno emissioni in atmosfera con la presenza o meno delle seguenti sostanze/miscele pericolose riportate nella tabella allegata QUI.
Cosa devono fare i gestori degli stabilimenti o delle installazioni se soggetti?
- Sostituire le sostanze/miscele rientranti negli elenchi individuati nella tabella sopra riportata non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze/miscele stesse.
- In caso di AUTORIZZAZIONE ORDINARIA AUA O AIA nuova presentata dopo il 28/08/2020 (comprese le modifiche ed i rinnovi)
- inviare periodicamente ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente (Settore Ambiente della Regione, Arpat) in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione presentata, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.
- In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele entro 3 anni dalla modifica presentare Domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni dell’ art. 271 comma 7bis, allegando alla stessa domanda la relazione sulle sostanze chimiche.
- In caso di AUTORIZZAZIONE ORDINARIA AUA O AIA esistente al 28/08/2020
- Inviare la relazione suddetta.
- Presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’autorità competente, secondo la disposizione di carattere transitorio contenuta nell’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 102/2020.
- In caso di AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE (AVG) Art.272 D.Lgs. 152/06 esistente al 28/08/2020
- Presentare entro il 28/08/2023 una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 (AUA).
- In caso di AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE (AVG) Art.272 D.Lgs. 152/06 nuova presentata dopo il 28/08/2020 (comprese le modifiche ed i rinnovi)
- Il gestore di stabilimento NON potrà utilizzare le sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene e quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
- In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele il gestore entro 3 anni dovrà presentare Domanda Ordinaria (art.269) oppure Comunicare la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
A tutte le imprese si consiglia:
- di controllare che le sostanze usate nei cicli produttivi, da cui originano le emissioni, NON siano soggette al divieto e, che queste non abbiano subito una modifica alla loro classificazione.
- di richiedere ai propri fornitori le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati e procedere poi con una verifica delle stesse.
In caso di mancato adeguamento sono previste sanzioni amministrative.
Data la natura di queste indicazioni e l’impossibilità di molte aziende alla sostituzione delle sostanze utilizzate, i tecnici di Archimede hanno posto alcuni quesiti alla Regione Toscana, richiedendo chiarimenti sulle modalità di redazione della relazione in oggetto.
Siamo comunque a disposizione per ulteriori informazioni.
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