Le canne fumarie dei pubblici esercizi con cucina e somministrazione di alimenti possono essere sostituite da altri sistemi di abbattimento dei fumi: lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la sentenza n. 10337 del 17 ottobre 2016, che riconosce le innovazioni tecnologiche.

Il Tar prende atto delle novità, “sdoganando” strumenti aspiranti filtranti alternativi alla canna fumaria, se c’è un’idoneità accertata secondo la normativa vigente. Richiamandosi a princìpi di matrice comunitaria, quali quelli di precauzione e prevenzione, i giudici superano in parte quanto previsto dal codice del commercio, dai requisiti urbanistico-edilizi e dei regolamenti igienico sanitari comunali, a favore di carboni magri e apparecchi fumivori (ove ne sia certificata l’eguaglianza alle canne fumarie nella neutralizzazione di fumi e vapori).

Grazie alla spinta del decreto Bersani sulla concorrenza, del Dl 138/2011 che abolisce le restrizioni sulle attività economiche, e grazie inoltre ai Dl 201/2011, 1/2012 e 90/2013 su esercizi commerciali e impianti termici, si introducono elementi di elasticità, almeno nei centri storici: in presenza di test favorevoli, le canne fumarie possono essere superate e sostituite da altri sistemi di aspirazione, facendo leva su concorrenza, trasparenza, pari opportunità e non discriminazione.

Finalmente tali sistemi sono validi anche a Firenze, anche se le Asl sottolineano le problematiche collegate alla manutenzione dei filtri, e ne terranno particolarmente di conto durante le loro visite di verifica ispettiva.   Le cappe a carboni attivi potranno quindi essere utilizzate nei centri storici Toscani, se costruite ed installate correttamente, e se accompagnate da regolare contratto o documentazione che dimostri la manutenzione dell’impianto.