Come già preannunciato (alcuni mesi fa),

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.7 del 9 gennaio 2019, il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre n.146 recante “Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui Gas Fluorurati ad Effetto Serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Il Nuovo Regolamento è entrato in vigore il 24 gennaio 2019, e le principali Novità sono riassunte nei seguenti 5 punti:

  1. Individua le Autorità Competenti e gli organismi di controllo per le procedure di verifica…
  2. Individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese e le procedure di certificazione degli organismi di attestazione;
  3. Stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati ed attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
  4. Disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblica notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal presente decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
  5. Istituisce un registro (banca dati), gestito dalle Camere di Commercio

La principale novità, per l’appunto, è l’istituzione di una banca dati, gestita dalle Camere di Commercio, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-gas vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.

Con il nuovo registro l’obiettivo è infatti quello di reperire le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera degli apparecchi direttamente dai dati inseriti nel registro telematico da personale qualificato e certificato.

Alla Banca dati, imprese e persone certificate dovranno comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas che effettueranno.