In occasione dell’assunzione di nuovo personale, il Datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia di contratto adottata, deve portare a termine i seguenti adempimenti:

1. Formazione, informazione e addestramento;
2. Sorveglianza sanitaria (visita medica preventiva);
3. Fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nel caso di lavoratori assunti tramite agenzie di lavoro interinale, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. 81/2008, compresi quelli suddetti, sono a carico dell’Azienda utilizzatrice.

 

1. Informazione, Formazione e Addestramento

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una Informazione adeguata riguardo a:

– Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale
– Rischi specifici cui è esposto in relazione alla mansione svolta, 
– Procedure basilari di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro.
– Disposizioni aziendali in materia di sicurezza e misure di prevenzione e protezione adottate.

L’obbligo di informazione può essere assolto mediante la consegna di opuscoli e procedure ai lavoratori. La consegna deve essere documentata.

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve garantire ad ogni lavoratore una Formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti dall’Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011.

La formazione deve prevedere due momenti distinti:

  – Formazione generale: comune a tutti i settori di attività, della durata di 4 ore

 – Formazione specifica: corrispondente alla classe di rischio assegnata al settore di appartenenza dell’azienda, e comunque adeguata alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore. Le categorie di rischio sono Basso, Medio e Alto e la durata dei rispettivi corsi ammonta a quattro, otto e dodici ore.

Il personale di nuova assunzione deve frequentare i rispettivi corsi di formazione anteriormente o al limite contestualmente all’assunzione. Il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione in azienda.

E’ obbligo del Datore di Lavoro garantire al lavoratore, in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, l’Addestramento specifico ove previsto. L’addestramento deve essere effettuato da persona esperta, sul luogo di lavoro, verbalizzando lo svolgimento.

 

2. Sorveglianza sanitaria

Prima di essere incaricato di una mansione evidenziata come rischiosa per la salute in fase di valutazione dei rischi (fa fede il DVR), il lavoratore deve essere sottoposto a specifica sorveglianza sanitaria. La visita medica preventiva ha lo scopo di valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica a cui sarà adibito, constatando l’assenza di controindicazioni al tipo di lavoro cui il lavoratore è destinato. Il lavoratore può iniziare a lavorare solo in presenza di Giudizio di Idoneità alla Mansione, sottoscritto dal medico competente.

 

3. Dispositivi di Protezione Individuale

In occasione della costituzione del nuovo rapporto di lavoro è obbligatorio fornire i DPI previsti per la mansione ricoperta. L’avvenuta consegna deve essere messa a verbale.